L’art. 13 dello schema di D.Lgs. Correttivo Omnibus, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026 e ora all’esame del Parlamento, interviene sulla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari relativi ai trust.
Art. 4-bis D.Lgs. 346/90
(art. 90 D.Lgs. 123/2025 dal 1° gennaio 2027)
Il regime attuale: tassazione in uscita / opzione per la tassazione in entrata solo per l’imposta su successioni e donazioni
- Regola generale: Tassazione “in uscita”: L’imposta su successioni/donazioni si applica al trasferimento dei beni dal trust ai beneficiari.
- Opzione: Tassazione “in entrata”: È possibile optare per l’imposizione al momento del conferimento dei beni in trust.
Attualmente l’opzione per la tassazione in entrata fa riferimento alla sola imposta sulle successioni e donazioni. Le imposte ipotecaria e catastale restano fuori dal perimetro dell’opzione, quindi, di regola, queste imposte si applicheranno in misura proporzionale al momento del trasferimento degli immobili dal trust ai beneficiari del trust (cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 34 del 2022).
Sintesi della situazione attuale
Come rilevato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 34 del 2022:
- le imposte ipotecaria e catastale sono dovute per le formalità di trascrizione di atti che importano trasferimento di proprietà di immobili e per le volture catastali conseguenti ai medesimi atti;
- secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia di trust, gli atti di dotazione dei beni in trust comportano trasferimenti di beni meramente strumentali agli scopi del trust e non si traducono in effettivi trasferimenti di ricchezza dal disponente al trustee;
- l’effettivo trasferimento di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile si realizza solo all’atto di attribuzione del bene al beneficiario del trust;
- pertanto, le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza del conferimento di immobili al trust sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro e non in misura proporzionale (di regola, 3% o 4%).
Cosa cambia: l’opzione estesa alle imposte ipotecaria e catastale
Tutte le imposte in esame – imposta sulle successioni/donazioni, imposta ipotecaria e imposta catastale – potranno essere corrisposte al momento del conferimento degli immobili in trust, con un’unica scelta operativa.
Si realizza così il pieno coordinamento tra le diverse imposte indirette gravanti sui trasferimenti immobiliari nell’ambito del trust.
Considerazioni sulla nuova norma
L’atto di attribuzione degli immobili al beneficiario del trust sarà soggetto alle imposte ipotecaria e catastale (ad es. 3%) salvo che il disponente abbia optato per anticipare le imposte proporzionali al momento del conferimento dei beni al trust.
La nuova disposizione non precisa, al momento, se l’opzione deve riguardare necessariamente tutte le imposte indirette (successioni/donazioni, ipotecaria e catastale) o se è possibile optare per regimi diversi per le varie imposte – ad es.: applicare l’imposta sulle donazioni al conferimento degli immobili al trust e rinviare le imposte ipotecaria e catastale al successivo trasferimento degli immobili dal trust al beneficiario.
Nonostante questa norma di coordinamento, restano alcune questioni aperte sull’applicazione delle imposte indirette nelle varie configurazioni del trust.