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Caso “Park Towers”: la Corte dei conti esclude la responsabilità dei funzionari del Comune di Milano

Con la sentenza n. 106/2026, la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Lombardia – si pronuncia su uno dei casi più rilevanti degli ultimi anni in materia di rigenerazione urbana, escludendo la responsabilità amministrativa di alcuni funzionari del Comune di Milano coinvolti nel procedimento penale relativo all’intervento “Park Towers”.

La Procura contabile contestava ai funzionari di avere erroneamente qualificato parte dell’intervento come ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, anziché come nuova costruzione, determinando così – secondo l’impostazione accusatoria – un minor introito del contributo di costruzione e un conseguente danno erariale.

La decisione si inserisce in un contesto di crescente attenzione al corretto perimetro della responsabilità amministrativa e rappresenta una significativa boccata d’ossigeno per l’azione della Pubblica Amministrazione.

Nel merito il Collegio rigetta la domanda per insussistenza della colpa grave, valorizzando in modo particolare la complessità del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Corte affronta il dibattito relativo alla nozione di ristrutturazione edilizia.

Pur richiamando l’orientamento secondo cui la demolizione e ricostruzione dovrebbe mantenere un collegamento sostanziale con l’edificio preesistente, il Collegio afferma che la colpa grave non può essere desunta dalla mera adesione a un orientamento giurisprudenziale, soprattutto quando esso non trova univoco riscontro nella lettera dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 ed è contraddetto da altri orientamenti giurisprudenziali interpretativi.

In questa prospettiva, la decisione fa trasparire un principio di particolare rilievo per l’operatività degli enti: in presenza di un quadro normativo non univoco e di orientamenti giurisprudenziali plurali, la scelta interpretativa ragionevolmente sostenibile non può essere, di per sé, fonte di responsabilità erariale.

Il quadro che ne emerge è quello di un equilibrio più definito tra esigenza di controllo e tutela dell’azione amministrativa, soprattutto nei settori – come quello urbanistico – caratterizzati da continua evoluzione normativa e tecnica.