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L.R. Lombardia n. 11/2026 recante “Disposizioni in materia di insediamento di centri dati”

Il 26 maggio 2026, il Consiglio Regionale ha approvato una disciplina per la realizzazione, l’ampliamento e il monitoraggio dei centri dati in Lombardia.

Si tratta della prima regione italiana che si dota di una disciplina organica per i centri dati.

La legge regionale n. 11/2026 è entrata in vigore con la pubblicazione sul BURL n. 23 del 5 giugno 2026.

Finalità della legge (art. 1)

La L.R. n. 11/2026 persegue quattro obiettivi principali:

  1. sostenere la crescita del sistema produttivo, attraverso lo sviluppo tecnologico e la promozione degli investimenti pubblici e privati nel settore dei centri dati;
  2. promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio e la tutela dell’ambiente, favorendo tramite strumenti di perequazione territoriale e compensazioni ambientali, la salvaguardia delle risorse ambientali, la rigenerazione urbana, la riduzione del consumo di suolo, la bonifica ambientale, ecc.;
  3. garantire l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale, incentivando il ricorso a fonti a impatto carbonico neutrale, il riutilizzo del calore di scarto e lo sviluppo di tecnologie per la riduzione dei consumi energetici;
  4. assicurare che l’insediamento dei centri dati avvenga in coerenza con la capacità delle reti infrastrutturali esistenti.

Priorità insediative ed energetico-ambientali e misure premiali (artt. 2 e 3)

La L.R. n. 11/2026 individua specifiche priorità insediative ed energetiche-ambientali per la realizzazione e l’ampliamento dei centri dati, ossia:

a) l’insediamento dei centri dati nelle aree individuate dai comuni come ambiti di rigenerazione urbana e territoriale, aree dismesse, contaminate, degradate, inutilizzate, avendo riguardo anche della prossimità e compatibilità del sito con le infrastrutture elettriche;

b) l’utilizzo di energia da fonti a impatto carbonico neutrale;

c) il riutilizzo dell’energia termica prodotta dai sistemi di raffreddamento in processi di teleriscaldamento;

d) l’adozione di soluzioni tecnologiche per il raffreddamento dei centri dati ad elevata efficienza idrica, che limitino il prelievo di acqua per uso potabile e favoriscano il riutilizzo delle risorse idriche.

Il rispetto di una o più di queste priorità consente l’accesso a misure premiali, anche cumulabili tra loro, tra cui:

a) la riduzione dei termini del procedimento di valutazione di compatibilità (vedi sotto);

b) l’adozione di protocolli di semplificazione;

c) la priorità nell’assegnazione di finanziamenti regionali per l’innovazione digitale e per interventi di rigenerazione urbana e territoriale;

d) la riduzione del contributo di costruzione di cui all’art. 19, co. 1, del D.P.R. n. 380/2001 (i.e. costo di trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi), in misura determinata dai comuni tra un minimo del 10% e un massimo del 30%;

e) la riduzione della superficie destinata a parcheggi pertinenziali, nella misura del 50%, incrementabile fino al 75%, con deliberazione del consiglio comunale o con variante al PGT.

f) misure premiali ulteriori rispetto quelle previste alle precedenti lettere, definite dai comuni nella propria disciplina urbanistica.

Le priorità insediative, energetico-ambientali e le relative misure premiali, dovranno essere ulteriormente specificate con deliberazioni della Giunta Regionale da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Misure per l’accelerazione dei procedimenti autorizzatori (art. 4)

Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi relativi ai centri dati, la L.R. n. 11/2026:

  • individua nella Regione l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione nell’ambito del procedimento unico di cui all’art. 8 del D.L. n. 21/2026, convertito dalla L. n. 49/2026;
  • istituisce presso la direzione regionale competente, da invidiarsi con deliberazione di Giunta Regionale nel termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della L.R. n. 11/2026, uno Sportello regionale per i centri dati, incaricato della gestione del procedimento unico di competenza regionale;
  • prevede che la Regione si avvalga del supporto tecnico-scientifico di ARPA nell’esercizio delle funzioni autorizzative;
  • dispone che i progetti di realizzazione e ampliamento dei centri dati siano corredati da una relazione energetica, redatta secondo criteri e contenuti che saranno definiti con successiva deliberazione della Giunta regionale;
  • istituisce una task force regionale (composta da rappresentanti di Regione, ARPA, ATS, ERSAF, Province, Città Metropolitana di Milano e ANCI Lombardia) con il compito di elaborare linee di indirizzo tecnico-amministrativo volte ad accelerare e uniformare i procedimenti AIA e AUA relativi ai centri dati; le linee guida devono essere approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione da assumersi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della L.R. n. 11/2026.

Profili urbanistici (art. 5)

a) Destinazioni d’uso

I centri dati con potenza richiesta di connessione:

  • oltre a 5 MW sono classificati con destinazione d’uso produttiva;
  • fino a 5 MW sono compatibili con la destinazione d’uso produttiva, terziaria e direzionale.

La L.R. n. 11/2026 ammette l’insediamento dei centri dati anche in aree destinate a servizi tecnologici quando l’infrastruttura è integrata con impianti di teleriscaldamento per il recupero del calore prodotto dai sistemi di raffreddamento; resta ferma la qualificazione dell’intervento come insediamento produttivo ai fini del contributo di costruzione.

b) Contributo di costruzione

Ai fini del calcolo del contributo di costruzione e della definizione delle dotazioni territoriali, i centri dati sono qualificati come insediamenti di carattere produttivo.

Per gli interventi localizzati su aree che comportano consumo di suolo agricolo nello stato di fatto è previsto un incremento del contributo di costruzione pari al 100%, elevato al 200% nelle aree naturali tutelate dalla L.R. n. 86/1983, da destinare a misure compensative ecologiche, ambientali, energetiche e di riqualificazione urbana e territoriale, anche realizzabili direttamente dall’operatore previo accordo con il Comune.

c) Parametri di potenza termica e di connessione

Il piano attuativo o l’istanza di titolo abilitativo per la realizzazione o l’ampliamento di un centro dati deve indicare:

  • il parametro della potenza termica nominale dei gruppi elettrogeni di emergenza (espressa in MW), rilevante anche ai fini del coordinamento con le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA; nel caso di piano attuativo, tale valore ha carattere indicativo e sarà definito puntualmente in sede di rilascio del titolo abilitativo;
  • il parametro della potenza richiesta di connessione.

d) Accordi territoriali per insediamenti sovracomunali

I centri dati con potenza richiesta di connessione superiore a 10 MW sono qualificati come interventi di rilevanza sovracomunale e sono sottoposti a una valutazione di compatibilità, attraverso una conferenza consultiva di concertazione.

La conferenza è convocata, su richiesta del Comune interessato:

  • dalla Città Metropolitana di Milano o dalla Provincia territorialmente competente;
  • dalla Regione, nel caso di interventi con potenza richiesta di connessione superiore a 50 MW, o localizzati in ambiti interprovinciali o soggetti a procedimento autorizzatorio unico di competenza regionale.

La conferenza è finalizzata alla sottoscrizione di un accordo territoriale di pianificazione sovracomunale per la definizione di misure perequative e compensative in relazione agli impatti territoriali, ambientali, infrastrutturali e sociali dell’insediamento.

Le modalità di svolgimento della valutazione di compatibilità nell’ambito della conferenza, della procedura di sottoscrizione dell’accordo territoriale e i criteri per la determinazione delle misure perequative e compensative saranno definiti con successiva deliberazione della Giunta regionale, da assumersi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della L.R. n. 11/2026.

Misure di accelerazione per l’individuazione delle aree di insediamento dei centri dati (art. 6)

Al fine di favorire l’insediamento dei centri dati, la L.R. n. 11/2026 assegna ai Comuni i seguenti compiti:

  • individuare o aggiornare, con deliberazione del Consiglio comunale, le aree dismesse, contaminate, degradate, inutilizzate o sottoutilizzate presenti sul territorio comunale, nonché le aree interessate da centri dati esistenti, di nuova realizzazione o oggetto di ampliamento, entro 365 giorni dall’entrata in vigore della L.R. n. 11/2026;
  • aggiornare annualmente tale ricognizione, qualora siano intervenute variazioni sostanziali;
  • trasmettere le informazioni geolocalizzate alla Regione e alla Città Metropolitana o Provincia territorialmente competente, tenute a pubblicare i dati raccolti sui rispettivi geoportali.

Norme transitorie e finali (art. 9)

La L.R. n. 11/2026 prevede che:

  • la disciplina dei procedimenti autorizzativi unici di competenza regionale (art. 4 L.R. n. 11/2026) si applica alle istanze per la realizzazione o l’ampliamento dei centri dati presentate successivamente alla pubblicazione sul BURL delle linee di indirizzo tecnico-amministrativo, elaborate dalla task force regionale (art. 4, co. 8 L.R. n. 11/2026);
  • i procedimenti di AIA pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge regionale sono conclusi da Città Metropolitana o dalla Provincia territorialmente interessata;
  • la procedura relativa alla sottoscrizione degli accordi territoriali di pianificazione sovracomunale (art. 5 L.R.) si applica alle istanze di piano attuativo o titolo edilizio presentate dopo la pubblicazione sul BURL delle deliberazioni regionali relative le modalità di svolgimento della suddetta procedura e la definizione dei criteri per la determinazione delle misure perequative e compensative.

Per l’esame puntuale delle disposizioni si rinvia al testo della L.R. Lombardia n. 11/2026 cliccando qui.