Con la Deliberazione di Giunta n. 932 del 9 luglio 2026, il Comune di Milano ha aggiornato gli indirizzi approvati con la precedente DGC n. 288 del 10 marzo 2023, in merito alla metodologia e procedura per la valutazione delle proposte di nuova realizzazione di servizi e attrezzature privati di uso pubblico o di interesse pubblico o generale (cd. SPIG), ai sensi dell’art. 4 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi del PGT.
Servizi già accreditati o convenzionati da altri Enti Pubblici
Nella prassi applicativa della precedente DGC 288/2023 era emersa la necessità di chiarire il regime applicabile ai servizi che avevano già ottenuto accreditamento o convenzionamento da Enti Pubblici diversi dal Comune. La sentenza TAR Lombardia n. 1456/2026 del 27 marzo 2026 ha inoltre evidenziato come non si possa richiedere ulteriori convenzionamenti in presenza di un accreditamento già emesso da altro Ente Pubblico competente, in applicazione del principio di sussidiarietà.
Recependo tali esigenze, la DGC n.932/2026 ha previsto che per tali servizi:
- non si applicano i criteri di valutazione di cui all’art. 4 comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi;
- sarà lo stesso Ente accreditante, su richiesta del Comune, a dichiarare che il servizio rispetta le condizioni dei propri accreditamenti/convenzionamenti e a esprimersi sulle prestazioni rese nell’interesse pubblico del servizio;
- il bilanciamento economico (lett. d, art. 4 comma 2) non è richiesto;
- rimane in ogni caso obbligatorio l’assenso della Giunta Comunale, chiamata a confermare la rilevanza pubblica del servizio in relazione al contesto localizzativo e al piano/progetto presentato.
Il Piano Economico-Finanziario (PEF)
L’obbligo di presentazione del PEF scatta nei casi in cui il soggetto che realizza il servizio non coincida con il soggetto che lo gestirà. Ciò vale sia per i servizi accreditati/convenzionati da altri Enti Pubblici, sia per i servizi oggetto di procedure ad evidenza pubblica su aree comunali, ove il realizzatore che aliena o affitta il servizio non coincida con il gestore.
In questi casi il PEF deve:
- attestare l’equilibrio economico dell’operazione connessa alla localizzazione del servizio;
- Dimostrare che il canone di locazione o il prezzo di alienazione sostenuto dal gestore copra i costi puri di realizzazione dell’opera, garantendo un’equa remunerazione del capitale investito;
- Presentare indicatori di redditività coerenti con il prevalente carattere di interesse generale e sociale del servizio.
Le ipotesi di non applicazione del bilanciamento economico
La DGC 932/2026 individua le seguenti casistiche in cui il bilanciamento economico tra benefici pubblici e privati (art. 4, comma 2, lett. d, NdA PdS) non si applica:
- Servizi a tariffe comunali
Quando il servizio è garantito dal privato in forza di tariffe comunali e/o di quelle applicate dalle società partecipate o dagli organismi gestionali esterni che erogano servizi affidati dal Comune. In questi casi è richiesta la sola acquisizione del parere dell’Area competente, fatta salva la necessaria espressione della Giunta sulla localizzazione del servizio. - Servizi previsti in procedure ad evidenza pubblica
Quando le caratteristiche del SPIG sono già indicate negli atti delle procedure ad evidenza pubblica per l’alienazione, la concessione o la concessione in diritto di superficie di aree o beni comunali, il bilanciamento economico non si applica (con obbligo di PEF se il realizzatore non coincide con il gestore). - Ampliamenti fino al 10% della superficie complessiva
Per gli interventi che prevedono un ampliamento contenuto entro il 10% della superficie complessiva dei servizi esistenti. - Servizi di rilevanza storico-culturale e identitaria
Per i servizi che la Giunta Comunale individua per ragioni connesse alla loro rilevanza storico-culturale, al valore identitario e al consolidato radicamento nel tessuto socio-economico e urbano della Città di Milano, quali servizi da mantenere sul territorio senza concorrere al computo della SL. In questo caso sarà la delibera a definire le motivazioni, tenendo conto della normativa sul divieto degli aiuti di Stato.
Per un approfondimento di dettaglio della disciplina si rinvia al testo integrale della Deliberazione e della Relazione tecnico-istruttoria, consultabili al seguente link: Dettaglio documento – Albo Pretorio – Comune di Milano