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TAR Lombardia – Gli Interventi di demolizione e ricostruzione beneficiano degli sconti sul contributo sul costo di costruzione anche se classificati come nuova opera

Con la sentenza n. 3605/2025, il TAR Milano ha affermato l’applicabilità degli sconti sul contributo sul costo di costruzione costruzione (CCC) agli interventi di demolizione e ricostruzione, indipendentemente dalla loro qualificazione come interventi di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione.

Il Tribunale, pur riconoscendo la discrezionalità tecnica del Comune nel qualificare come “nuova costruzione” gli interventi che determinano una trasformazione sostanziale del territorio — ritenendo pertanto legittimi gli atti di indirizzo e le disposizioni comunali adottati a seguito delle indagini della Procura — ha confermato l’applicabilità della riduzione del CCC in misura del 50% (prevista dall’art. 48, comma 6, L.R. 12/2005) agli interventi di demo-ricostruzione, anche ove qualificati come nuova opera.

Nella motivazione del TAR si legge che: “la previsione regionale in esame, come già sopra evidenziato, richiama espressamente gli interventi di “demolizione e ricostruzione”. Restringerne la portata applicativa a causa dell’assenza di un atto generale e specifico che ne precisi l’operatività a seconda della qualifica complessiva che l’intervento andrà ad assumere (Ristrutturazione o Nuova costruzione), costituisce criterio applicativo che, a quanto pare, non risulta supportato da alcuna copertura normativa”.

Il Tribunale ha altresì precisato che anche la riduzione del CCC del 20% (prevista all’art. 17, comma 4-bis, del D.P.R. 380/2001) ha natura oggettiva e non può essere esclusa in base alla tipologia formale dell’intervento, salvo adeguata motivazione dell’amministrazione comunale.

SI – Studio Inzaghi è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

La sentenza del TAR Milano è consultabile qui.