Il 17 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta a interpello n. 175 relativo al trattamento IVA dei servizi di colocation effettuati in data center situati in Italia. Si tratta del primo documento di prassi pubblicato dall’Agenzia delle Entrate su questo argomento.
Il caso
L’istante
La società Alfa, tramite la propria stabile organizzazione in Italia, fornisce servizi di supporto al cloud computing/hosting a società del gruppo in Italia. Alfa è proprietaria di server situati in Italia, ma non dispone di personale locale. L’attività dei server è gestita da remoto.
Il contratto di colocation
In base a un accordo quadro, Alfa riceve dalla società Beta servizi di colocation presso il data center italiano di Beta: utilizzo esclusivo di uno spazio all’interno del data center, oltre a fornitura di energia elettrica, controllo della temperatura, connettività tra data center, sistemi antincendio e sorveglianza.
La “private cage”
I servizi riguardano una private cage nella quale sono alloggiati i server, ossia un’area protetta delimitata sui quattro lati da una struttura a rete, dotata di porta di accesso con serratura, armadi chiudibili, interconnessioni cross-connect e passerelle portacavi.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
La Risposta a interpello n. 175:
i servizi di colocation forniti da Beta si qualificano come servizi relativi a beni immobili situati in Italia ai fini della determinazione del luogo di prestazione dei servizi nell’ambito dell’IVA. Di conseguenza, la prestazione è territorialmente rilevante (e quindi imponibile) in Italia ai fini IVA (articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del Decreto IVA)
- ai fini dell’aliquota IVA applicabile, invece, tali servizi non si qualificano come locazione di fabbricati o porzioni di fabbricati, che, al ricorrere di determinati requisiti, sarebbe esente da IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 8), del Decreto IVA;
- tali servizi si qualificano come prestazioni di servizi generici in quanto vanno oltre la mera messa a disposizione passiva di uno spazio, che costituisce, invece, la locazione immobiliare ai fini IVA;
- di conseguenza, i servizi di colocation sono soggetti a IVA con aliquota del 22%.
Il parere si fonda sulla normativa IVA dell’Unione europea e richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 2 luglio 2020, causa C-215/19 (A Oy).
Principali conclusioni
Duplice qualificazione – L’Agenzia delle Entrate ha adottato una diversa qualificazione del contratto di colocation ai fini (i) della determinazione del luogo di prestazione dei servizi e (ii) del trattamento IVA applicabile.
Contratto di colocation – I servizi accessori prestati unitamente alla messa a disposizione di porzioni (la “private cage”) di un immobile adibito a data center qualificano il contratto di colocation, ai fini IVA, come una prestazione di servizi generica anziché come una locazione immobiliare, con conseguente esclusione dell’esenzione IVA e del meccanismo del reverse charge.
Analisi caso per caso – Ai fini IVA è opportuno effettuare un’analisi caso per caso dei servizi previsti dallo specifico contratto di colocation.