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Con la DGR n. XII/6814 del 28 settembre 2026, Regione Lombardia dà attuazione alla L.R. 11/2026 definendo:
- le modalità di svolgimento della Conferenza consultiva di concertazione;
- i contenuti dell’Accordo territoriale di pianificazione sovracomunale;
- i criteri per la determinazione delle misure perequative e compensative delle esternalità territoriali, ambientali, infrastrutturali e sociali.
Quando si applica la Conferenza?
La Conferenza riguarda gli interventi di realizzazione o ampliamento di centri dati con potenza richiesta di connessione superiore a 10 MW, qualificati dalla L.R. 11/2026 come interventi di rilevanza sovracomunale.
La valutazione di compatibilità si inserisce:
- nel procedimento di piano attuativo, quando previsto dal PGT;
- oppure nel procedimento relativo al titolo abilitativo, quando non è previsto un piano attuativo o quando l’istanza è stata presentata prima della pubblicazione sul BURL della DGR in questione.
Chi convoca la Conferenza?
La procedura viene attivata su istanza del Comune interessato a seguito della presentazione del piano attuativo o dell’istanza di titolo abilitativo.
La Conferenza è convocata entro 20 giorni dalla trasmissione dell’istanza comunale o dal ricevimento della documentazione completa da:
- Provincia o Città Metropolitana di Milano in caso di centri dati con parametro di potenza richiesta tra 10 MW e 50 MW;
- Regione Lombardia per:
• centri dati con parametro di potenza richiesta > 50 MW;
• interventi localizzati in ambiti territoriali interprovinciali;
• casi in cui il procedimento autorizzatorio unico sia di competenza regionale.
Termini di conclusione della procedura
La Conferenza costituisce un modulo endoprocedimentale, senza aggravio dei tempi del procedimento principale. Il termine di conclusione della procedura è integrato nella procedura di approvazione del piano attuativo o dell’istanza di titolo abilitativo cui l’accordo di pianificazione è connesso.
In caso di presentazione di piano attuativo di iniziativa privata, la conclusione della procedura volta alla sottoscrizione dell’accordo territoriale deve essere svolta tenendo conto del termine per la adozione del piano attuativo (90 gg decorrenti dalla data di presentazione del piano attuativo d’iniziativa privata, fatta salva la possibilità di interruzione dei termini per la richiesta di integrazioni documentali). Le misure perequative e compensative previste dall’accordo territoriale potranno costituire il quadro di riferimento strategico per le valutazioni ambientali eventualmente applicabili ai seni del d.lgs. 152/2006 (art. 5, c. 10 della l.r. 11/2026).
Nel caso in cui l’istanza di titolo abilitativo per la realizzazione o l’ampliamento di un centro dati sia inclusa nel procedimento unico di cui all’articolo 8 del DL. n. 21/2026, la Conferenza costituisce modulo endoprocedimentale, nel rispetto dei termini previsti dal suddetto procedimento.
Per gli interventi soggetti al procedimento unico ex art. 13 D.L. 104/2023, la Conferenza trova applicazione esclusivamente ai piani attuativi o ai titoli edilizi di competenza comunale ricadenti nel relativo ambito applicativo, secondo modalità compatibili con la disciplina e con i termini del procedimento unico e nel rispetto dei poteri commissariali.
Quando la Conferenza NON è necessaria?
La DGR prevede un’importante ipotesi di non duplicazione della procedura.
La Conferenza non viene convocata in sede di titolo abilitativo quando:
- la concertazione e la relativa valutazione di compatibilità erano già state avviate alla data di pubblicazione sul BURL delle nuove Modalità, sulla base di una disciplina assimilabile prevista da PTCP o PTM, nell’ambito dell’approvazione del piano attuativo; e
- non sono intervenute modifiche sostanziali del progetto che incidano sulle esternalità e sugli impatti già valutati.
Documenti
L’istanza comunale di attivazione della conferenza dovrà comprendere:
- il “Documento di supporto alla convocazione della conferenza consultiva di concertazione” (si veda schema tipo allegato), completato in ogni sua parte;
- ulteriori elaborati progettuali ritenuti utili alle valutazioni di competenza della conferenza (planivolumetrico, progetto edilizio, impatto paesaggistico, approfondimenti tecnologi o impiantistici finalizzati a descrivere gli impatti generati, disponibilità di aree per interventi compensativi, ecc.) e all’applicabilità delle premialità di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 11/2026.
Cosa si valuta e quali misure possono derivare?
La Conferenza non sostituisce le valutazioni ambientali previste dalla normativa statale: è finalizzata alla valutazione di compatibilità territoriale e alla definizione di misure di riequilibrio territoriale.
Le misure devono essere proporzionate all’intervento e coerenti con le esternalità e con il contesto territoriale.
Tra gli ambiti considerati emergono:
- risorsa idrica;
- resilienza climatica;
- ecosistemi e capitale naturale;
- efficienza energetica;
- paesaggio;
- infrastrutture;
- sistema socioeconomico e innovazione;
- trasformazione digitale del territorio.
Le misure non hanno natura meramente riparatoria o indennitaria, ma sono concepite come investimenti territoriali destinati a produrre benefici ambientali, territoriali e sociali durevoli.
La conferenza e le priorità della l.r. 11/2026: come orienta le misure
Nell’individuare le misure di riequilibrio territoriale, la conferenza tiene conto delle priorità ex LR. n. 11/2026. Quando l’intervento ne assume una, orienta la scelta verso misure diverse da quelle già garantite dal progetto, senza duplicarne i benefici. Le priorità operano in due modi.
Priorità energetico-ambientali:
Se l’intervento assume le Priorità energetico-ambientali (art. 2, c. 1, lett. b), c), d) e accede alle premialità (art. 3, c. 1), la conferenza dà priorità alle misure non necessariamente riferibili: i) alla resilienza del microclima locale (isola di calore); ii) al potenziamento energetico del sistema territoriale.
Priorità insediativa:
Se l’intervento assume la priorità insediativa criterio localizzativo (art. 2, c. 1, lett. a) e quindi ricade in ambiti di rigenerazione, aree dismesse, cave o miniere dismesse, aree contaminate, degradate o sottoutilizzate, la conferenza dà priorità alle misure non direttamente o univocamente orientate al riequilibrio della componente suolo.
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