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Student Housing, contributo PNRR e agevolazioni fiscali per gli atti relativi a immobili destinati a residenze universitarie

L’Agenzia delle Entrate si pronuncia sull’esenzione da imposta di registro e imposta di bollo per gli atti relativi ad immobili destinati ad alloggi universitari nell’ambito dei finanziamenti PNRR.
L’art. 1-bis, comma 10, della Legge n. 338/2000 prevede l’esenzione da imposta di registro e di bollo per gli atti aventi ad oggetto immobili destinati ad alloggi e residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento PNRR.

Il caso oggetto dell’interpello n. 60 del 3 marzo riguarda un operatore che ha presentato domanda al Ministero dell’Università e della Ricerca («MUR») per il contributo PNRR e intende acquisire un immobile da destinare a student accommodation incluso in un ramo d’azienda.

Rispetto agli atti di acquisizione di immobili, l’agevolazione fiscale riguarda, in sostanza, i soggetti che acquistano immobili ceduti da privati oppure immobili inclusi in un ramo d’azienda: in entrambi i casi l’operazione è fuori dall’ambito di applicazione dell’IVA e, in assenza della citata agevolazione, sarebbe soggetto a imposta di registro proporzionale (9%) e imposta di bollo.

L’Agenzia si pronuncia sull’ambito di applicazione dell’agevolazione fiscale e sul momento in cui deve essere stipulato l’atto immobiliare per poter beneficiare dell’agevolazione:
L’atto di cessione di un ramo d’azienda comprensivo di un immobile destinato a student accommodation può rientrare tra gli atti aventi ad oggetto immobili destinati ad alloggi e residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento PNRR. Questo atto può quindi beneficiare dell’esenzione da imposta di registro e imposta di bollo, limitatamente alla parte relativa all’immobile destinato a student accommodation.

Requisito temporale: l’agevolazione si applica solo agli atti stipulati dopo l’ammissione al contributo PNRR ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 481 del 2024. Per contro, gli atti stipulati dopo la presentazione della domanda al MUR ma prima dell’ammissione al contributo NPNRR non beneficerebbero dell’esenzione da imposta di registro e imposta di bollo.

In particolare, nell’interpello si afferma che: «l’istante, una volta destinatario del contributo pubblico in argomento e, quindi, nel caso in cui la proposta sia stata ammessa al finanziamento ai sensi dell’articolo 2 del citato DM n. 481 del 2024, possa beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 1bis, comma 10 della richiamata legge n. 388 del 2000 e, in particolare, dell’esenzione dalle imposte di bollo e di registro».

La tesi contenuta nell’interpello sul requisito temporale non appare del tutto convincente. Nell’interpello, questa tesi sembra argomentata solo sull’art. 18 del D.M. n. 481 del 2024, secondo cui «i soggetti gestori degli interventi ammessi a finanziamento beneficiano delle disposizioni di agevolazione fiscale» inclusa quelle dell’art. 1-bis, comma 10, oggetto dell’interpello.
Tuttavia, vi sono argomenti di ordine sistematico a favore dell’applicabilità dell’agevolazione per gli atti stipulati dopo la presentazione della domandi di ammissione al contributo PNRR e prima della conferma dell’ammissione.

Ad esempio, la norma di legge che stabilisce l’agevolazione (art. 1-bis, comma 10, della Legge n. 338/2000) fa riferimento agli atti stipulati «in relazione» alle proposte ammesse al contributo PNRR, senza richiedere che l’atto sia stipulato dopo l’ammissione al contributo.

Va poi considerato che le norme in materia prevedono la revoca dell’agevolazione fiscale se, in sostanza, dopo l’ammissione al contributo PNRR vengono meno taluni requisiti. Questo appare coerente con un’agevolazione fiscale riconosciuta per gli atti stipulati nella fase tra domanda al MUR e ammissione al contributo PNRR.

In base all’orientamento attuale dell’Agenzia delle Entrate, come formulato nell’interpello, gli atti relativi a immobili destinati a student accommodation stipulati tra la domanda e l’ammissione non potrebbero beneficiare dell’agevolazione fiscale neppure nel caso in cui, successivamente, l’immobile ottenesse l’ammissione al contributo PNRR.

Da questo aspetto dipende l’ambito di applicazione dell’agevolazione fiscale. Il rischio è che, limitando l’agevolazione agli atti stipulati dopo l’ammissione al contributo PNRR, di fatto si depotenzi il beneficio fiscale.