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Il Consiglio di Stato sul silenzio assenso in materia edilizia

Con la sentenza n. 1878 del 9 marzo 2026 il Consiglio di Stato ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il silenzio assenso sul permesso di costruire può formarsi anche in presenza di difformità urbanistiche.

In particolare, il Consiglio di Stato ribadisce il superamento dell’orientamento giurisprudenziale per cui il silenzio assenso richiederebbe la piena conformità dell’istanza “alla normativa e strumentazione urbanistica”. Tale tesi, infatti, oltre a non avere riscontro nel dato normativo e contrastare con la finalità di semplificazione dell’istituto, frustra le esigenze di certezza del diritto, poiché pone l’istante in uno stato di perenne insicurezza sul perfezionamento del titolo.

Ai fini della formazione del silenzio assenso è sufficiente che la domanda sia corredata dalla documentazione ritenuta “essenziale” dalla legge, ossia quella indicata all’art. 20, comma 1 del D.P.R. 380/2001: in presenza di tale documentazione, l’istanza si considera “effettivamente configurabile”, con conseguente obbligo per la pubblica amministrazione di provvedere nei termini. Pertanto, decorso inutilmente tale termine, si forma il silenzio assenso.

Al contrario, eventuali difformità urbanistiche non rientrano tra gli elementi minimi indispensabili della domanda, tali da renderla inidonea a una pronuncia da parte dell’amministrazione, e non impediscono quindi il perfezionamento del titolo per silentium.

Come conseguenza della formazione del Permesso, il Consiglio rileva che esso è suscettibile di annullamento in autotutela secondo la disciplina dell’art. 21-nonies della L. n. 241/90.

Qui la sentenza completa

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