I recenti fatti dell’urbanistica a Milano, con procedimenti edilizi avviati sulla base di prassi e indirizzi comunali poi rimessi in discussione, hanno riportato al centro il tema dell’affidamento del privato nelle scelte della pubblica amministrazione. Proprio su questo punto intervengono due pronunce innovative delle Sezioni Unite della Cassazione, decisive per capire quando e davanti a quale giudice chiedere i danni.
La sentenza SS.UU. 28 aprile 2020, n. 8236 afferma che la responsabilità da affidamento può sorgere anche senza alcun atto amministrativo, quando il danno deriva da comportamenti scorretti della PA (informazioni errate, rassicurazioni, prassi incoerenti). In tali ipotesi, la tutela risarcitoria rientra sempre nella giurisdizione del giudice ordinario.
La sentenza SS.UU. 25 settembre 2025, n. 26080, anch’essa di strettissima attualità, chiarisce che quando tali comportamenti sono posti in essere nell’ambito di una relazione finalizzata all’adozione di un titolo edilizio, il danno conseguente è attratto alla materia urbanistico-edilizia e la domanda risarcitoria va proposta al giudice amministrativo, pur avendo per oggetto la violazione di un diritto soggettivo.
In conclusione, anche quando il Comune agisce legittimamente, può rispondere dei danni se ha ingenerato un affidamento incolpevole: la scelta del giudice dipende dall’origine dell’affidamento e dalla materia coinvolta.
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