La Delibera n. 1634/2025 approva linee di indirizzo di natura politico-amministrativa che consentono al Comune di Milano di concludere accordi sostitutivi o integrativi del provvedimento finale, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990, al solo fine di consentire la prosecuzione e la conclusione di procedimenti edilizi rimasti bloccati a seguito delle nuove linee interpretative introdotte dal Comune nel 2024 e nel 2025.
- Ambito di applicazione
La delibera prevede di agire in analogia a quanto disposto con la Deliberazione n. 1409/2025 e non riguarda indistintamente tutti i titoli edilizi; essa è riferibile a procedimenti che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
- procedimenti nei quali il titolo edilizio non è ancora stato rilasciato o non si è ancora formato, con particolare riferimento ai procedimenti già istruiti ma interrotti o preclusi dalle nuove linee di indirizzo comunali;
- titoli edilizi autodichiarati o rilasciati per i quali il Comune abbia già avviato un procedimento di autotutela non ancora concluso.
La delibera nasce per gestire pratiche “incagliate” in fase istruttoria o comunque non definitivamente consolidate.
2. Finalità degli accordi ex art. 11
Gli accordi ex art. 11 sono concepiti come strumento eccezionale per:
- salvaguardare l’istruttoria già svolta (pareri, conferenze di servizi, valutazioni tecniche);
- evitare l’azzeramento dei procedimenti;
- consentire la ripresa dell’iter secondo i nuovi criteri interpretativi comunali;
- ridurre e prevenire il contenzioso amministrativo.
L’accordo non è automatico, non è imposto d’ufficio e presuppone una specifica istanza del soggetto interessato.
3. Contenuto essenziale degli accordi
Secondo la delibera, l’accordo deve prevedere:
- per il Comune:
– continuità dell’istruttoria già svolta, anche attraverso la conservazione degli effetti dei pareri già raccolti, fatto salvo in ogni caso l’esercizio del potere discrezionale riconosciuto in capo all’Ufficio competente per la prosecuzione;
– trasmissione degli atti agli uffici competenti;
– conclusione del procedimento nei termini di legge; - per il privato:
– presentazione di una nuova istanza edilizia coerente con le linee di indirizzo già emanate (DGC 199/2024 e 552/2025) per l’approvazione del progetto edificatorio entro tre mesi dalla sottoscrizione dell’accordo;
– rinuncia al contenzioso, pendente o futuro, contro i provvedimenti già adottati.
La competenza alla stipula è in capo ai Dirigenti, non alla Giunta.
4. Rapporto con i procedimenti penali
La delibera richiama il contesto delle indagini penali solo come scenario di fatto, ma non attribuisce all’indagine penale alcun effetto automatico sui titoli edilizi già rilasciati.
Non introduce:
- sospensioni automatiche dei titoli;
- obblighi di riesame;
- obblighi di adesione agli accordi.