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Nuova disciplina regionale per la realizzazione dei soppalchi

Con l’articolo 9 della Legge regionale 6 giugno 2025, n. 8, in vigore dall’11 giugno 2025, sono stati introdotti nella Legge regionale n. 12/2005 gli articoli 65-bis e 65-ter, che disciplinano gli interventi di realizzazione dei soppalchi, con l’obiettivo di promuovere il recupero edilizio e la rigenerazione urbana, limitando il consumo di suolo.

La normativa consente la realizzazione di soppalchi – intesi come strutture orizzontali interne, praticabili, ottenute mediante l’inserimento parziale di un elemento portante all’interno di un ambiente chiuso – all’interno di singole unità immobiliari residenziali esistenti. Tali soppalchi possono essere destinati sia ad uso abitativo sia ad uso ufficio.

Con proprio ordine del giorno, il Consiglio regionale ha incaricato la Giunta di chiarire che la destinazione “ufficio” non costituisce una categoria urbanistica autonoma, ma rappresenta un uso accessorio e compatibile con la funzione residenziale, che resta prevalente.

Dal punto di vista edilizio, la realizzazione di soppalchi rientra tra gli interventi di ristrutturazione edilizia e richiede il previo rilascio del titolo abilitativo previsto per la specifica tipologia di opera.

Essa è consentita anche in deroga ai limiti di superficie lorda massima previsti dai P.G.T. vigenti e alle prescrizioni dei regolamenti edilizi comunali, a condizione che siano rispettate:

i. le norme igienico-sanitarie applicabili;

ii. le altezze minime indicate dall’articolo 65-ter.

In particolare:

  • se la superficie lorda del soppalco non supera il 50% di quella del vano interessato, l’altezza minima tra il pavimento e l’intradosso del soppalco, nonché quella tra il pavimento del soppalco e il soffitto finito dei locali sovrastanti, deve essere pari ad almeno 2,40 m;
  • se la superficie lorda del soppalco non supera il 30% di quella del vano interessato, l’altezza minima, misurata con gli stessi criteri, può essere ridotta a 2,10 m.

La realizzazione dei soppalchi, in quanto qualificata come intervento di ristrutturazione edilizia, comporta l’obbligo di corresponsione del contributo di costruzione.

Di seguito il link al testo della legge: Banca dati del Consiglio Regionale della Lombardia