DDL Semplificazioni 2025: snellisce le procedure amministrative
Introduzione
Il 26 novembre il Parlamento ha approvato in via definitiva il DDL “Semplificazioni 2025”, divenuto legge con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (legge n. 182 del 2 dicembre 2025), contenente misure trasversali di semplificazione di particolare rilievo per il settore immobiliare relative ai seguenti argomenti.
Il provvedimento entrerà in vigore il 18 dicembre.
Autotutela
È stabilita la riduzione da 12 mesi a 6 mesi del termine entro cui la pubblica amministrazione può annullare d’ufficio un provvedimento amministrativo illegittimo, sussistendone le ragioni di interesse pubblico.
PDC per immobili vincolati
La procedura del silenzio-assenso si applica anche agli immobili soggetti a vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali, a condizione che siano già stati acquisiti e risultino validi i provvedimenti autorizzatori, i nulla osta o altri atti di assenso previsti dalla normativa sui vincoli.
Aree di parcheggio per strutture alberghiere
È prevista la concessione alle strutture alberghiere, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici a uso di parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli nel rispetto delle norme previste dal codice della strada per l’occupazione della sede stradale.
Lavoratori del comparto turistico-ricettivo
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia, nonché di demolizione e ricostruzione, avviati entro il 31 dicembre 2026 dai soggetti beneficiari delle risorse pubbliche destinate alla creazione, riqualificazione e ammodernamento di alloggi agevolati per i lavoratori del settore turistico-ricettivo continuano ad applicare l’art. 10, c. 7-ter, del DL. n. 76/2020 (ie. SCIA e possibilità di incremento fino al 20% della volumetria o SLP esistente, nel rispetto del DM 1444/1968) e, inoltre:
- sono assoggettati a un vincolo di destinazione d’uso decennale;
- il mutamento di destinazione d’uso, funzionale a tali finalità, segue l’art. 23-ter del DPR 380/2001; dunque, è sempre consentito (salve condizioni degli strumenti urbanistici comunali) e non richiede ulteriori aree per servizi né il rispetto della dotazione minima di parcheggi della L. 1150/1942. Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria;
- in ogni caso, i soggetti beneficiari devono stipulare convenzioni con enti o gestori di parcheggi per mitigare l’incremento del carico urbanistico;
- restano applicabili le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004).
Di seguito il link al contenuto della legge: Gazzetta Ufficiale
DDL sul Codice dell’Edilizia e delle Costruzioni
Introduzione
Il 4 dicembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante la “delega al Governo per l’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni” (il «DDL»)
Il DDL attribuisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica della disciplina edilizia, finalizzata al riordino della normativa contenuta nel D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), nella L. 1086/1971 e L. 64/1974.
Il DDL dovrà essere approvato dal Parlamento e, una volta entrata in vigore la relativa legge delega, il Governo avrà dodici mesi per adottare i decreti legislativi.
Principi e criteri direttivi della riforma
Il Governo nell’adozione dei decreti legislativi dovrà rispettare i seguenti principi e indirizzi:
- semplificazione e riordino della normativa edilizia e della disciplina tecnica delle costruzioni all’interno di un unico testo normativo;
- individuazione nei decreti legislativi delle disposizioni edilizie assunte nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2 Cost) e nell’esercizio della potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, comma 3 Cost), al fine di evitare sovrapposizioni e incongruenze tra la normativa statale e regionale;
- individuazione dei livelli essenziali di prestazione in ambito edilizio, quali requisiti e criteri minimi inderogabili su tutto il territorio nazionale (ad es. individuazione di requisiti minimi edilizi per costruire in aree prive di strumento urbanistico generale o attuativo);
- semplificazione e riordino della disciplina in tema di stato legittimo dell’immobile, attraverso la puntuale definizione di criteri, procedure, titoli e documenti che ne consentano la dimostrazione;
- semplificazione e revisione delle categorie di intervento edilizio, al fine di chiarire le attività edilizie ricomprese in ciascuna categoria e dei relativi regimi amministrativi (edilizia libera, CILA, SCIA, PDC, PDC in deroga, ecc.);
- semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti edilizi, anche al fine di favorire meccanismi di coordinamento tra le diverse amministrazioni e ridurre gli adempimenti e oneri a carico dei privati;
- revisione della disciplina delle difformità edilizie e delle tolleranze, al fine di delineare una comune classificazione a livello nazionale delle tipologie di difformità, nonché revisione delle procedure di sanatoria e dei regimi sanzionatori;
- semplificazione e riordino della disciplina in materia di mutamenti di destinazione d’uso, valorizzando il principio di indifferenza funzionale e distinguendo le ipotesi di cambio d’uso con o senza opere;
- semplificazione e riordino della disciplina in tema di agibilità;
- ridefinizione dei criteri e delle modalità di determinazione dell’onerosità degli interventi edilizi, anche con riguardo al contributo straordinario;
- riordino e semplificazione delle disposizioni che regolano i poteri di vigilanza sull’attività urbanistica ed edilizia;
- revisione della disciplina dell’attività edilizia, individuando misure dirette a promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente, la rigenerazione urbana, l’efficientamento energetico degli edifici, la sicurezza sismica, la tutela del rischio idrogeologico, il contenimento del consumo di suolo e la riduzione delle emissioni climalteranti;
- revisione della disciplina delle costruzioni, con riguardo ai profili di resistenza, stabilità, sostenibilità e accessibilità delle stesse.