Con la recente sentenza n. 422 del 3 giugno 2025, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) ha ritenuto che la demolizione di un manufatto sito in un certo terreno e la successiva ricostruzione in un distinto terreno rientrano nella nozione di “ristrutturazione edilizia”, di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001, come modificato dal D.L. Semplificazioni (D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020). La norma, a seguito delle modifiche, prevede infatti espressamente la possibilità che l’attività di ricostruzione avvenga in un diverso sedime.
La sentenza offre inoltre alcuni chiarimenti importanti sulla nozione di “ristrutturazione edilizia” e sui relativi orientamenti giurisprudenziali:
- Superamento della concezione tradizionale: sono da considerare superati i precedenti orientamenti giurisprudenziali – che erano stati concepiti in relazione ad una definizione di ristrutturazione edilizia ben diversa – secondo cui gli interventi di demolizione e successiva ricostruzione potessero essere qualificato come ristrutturazione edilizia solo laddove vi fosse una certa continuità tra la nuova opera e quella precedente alla demolizione.
- Ampliamento della nozione di ristrutturazione edilizia: con le innovazioni apportate all’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001 la nozione è stata notevolmente ampliata, includendo nella ristrutturazione anche la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti “con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”. L’obiettivo del legislatore, che emerge dalla lettura dei lavori preparatori della legge di conversione, è di consentire la “rigenerazione urbana” e di scongiurare, pertanto, il consumo di nuovo suolo, anche tramite il riutilizzo di suoli già urbanizzati.
- Distinzione tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione: secondo il tenore letterale della norma il criterio distintivo tra le due tipologie di intervento non è più la rigida continuità con l’edificio preesistente, ma la preesistenza di un manufatto nel caso della ristrutturazione. La nuova costruzione è dunque una categoria residuale che comprende gli interventi non riconducibili in altre casistiche, che può avvenire in modo autonomo senza preesistenze da demolire.
La sentenza rappresenta un importante precedente che potrebbe offrire maggiore flessibilità agli operatori del settore per interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
Per una lettura approfondita, la sentenza è consultabile qui.
SI – Studio Inzaghi rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.