La Corte costituzionale, con la sentenza n. 186 del 16 dicembre 2025, ha dichiarato in parte infondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro il Testo unico del turismo della Regione Toscana (L.R. 61/2024), confermandone l’impianto complessivo.
Di seguito i punti più rilevanti della decisione:
- Aumento della capacità ricettiva degli alberghi (Art. 22, comma 6): è legittima la previsione che consente agli alberghi di aumentare la capacità ricettiva, fino al 40%, mediante l’associazione di unità immobiliari residenziali situate entro 200 metri, riconoscendo ai Comuni il potere di fissare limiti più restrittivi. Tale potere è coerente con la funzione di pianificazione urbanistica e non viola i principi di ragionevolezza, proporzionalità e libertà di iniziativa economica.
- Destinazione d’uso delle attività extralberghiere (Art. 41, comma 3): è conforme all’art. 3 Cost. (principio di eguaglianza) norma che consente l’attività ricettiva extra-alberghiera solo in immobili con destinazione d’uso turistico-ricettiva, escludendo quelli a destinazione residenziale, in quanto tali attività sono organizzate e svolte in forma imprenditoriale.
- Regime transitorio (Art. 144, comma 3): è legittima la disciplina che rinvia l’applicazione dell’art. 41, comma 3, al 1° luglio 2026, consentendo fino a tale data l’uso di immobili sia residenziali sia turistico-ricettivi, senza determinare disparità di trattamento tra proprietari.
- Limitazioni alla capacità ricettiva massima di più attività nello stesso edificio (Art. 41, comma 4): non viola la libertà di iniziativa economica la disposizione che limita il numero di camere e la capacità ricettiva complessiva quando uno stesso soggetto gestisce più strutture (affittacamere, B&B, residenze d’epoca) nello stesso edificio, al fine di evitare elusioni dei limiti dimensionali previsti dalla legge.
- Obbligo di gestione imprenditoriale (Artt. 42–45): è legittimo l’obbligo di gestione in forma imprenditoriale per le strutture ricettive extra-alberghiere con caratteristiche di civile abitazione, trattandosi di regole sulle modalità di esercizio dell’attività ricettiva, riconducibili alla competenza legislativa regionale in materia di turismo.
- Limitazioni alle locazioni turistiche brevi (Art. 59): è conforme alla Costituzione la norma che attribuisce ai Comuni ad alta densità turistica e ai Comuni capoluogo il potere di individuare zone e limiti per le locazioni turistiche brevi, subordinandone l’esercizio al rilascio di un’autorizzazione quinquennale, in quanto rientrante nelle materie del governo del territorio e del turismo.
Il testo integrale della sentenza è disponibile qui.