Con la Determinazione Dirigenziale n. 11478 dell’11/12/2025 (la “Determina”), il Comune di Milano ha approvato le modalità di trattazione delle istanze rimediali aventi ad oggetto interventi edilizi già realizzati o in corso di esecuzione, o non ancora avviati, sulla base di titoli abilitativi all’edificazione già perfezionati e oggetto di procedimenti penali per ipotesi di reati edilizi.
In particolare, la Determina dà mandato agli Uffici competenti di procedere all’istruttoria delle istanze rimediali attraverso le seguenti modalità:
A. verifica preliminare che il procedimento sia stato avviato correttamente dall’operatore privato, con la presentazione di apposita istanza;
B. verifica della qualifica dell’intervento e conseguente adeguamento del contributo di costruzione, a seconda che l’intervento (i) venga riqualificato come “nuova costruzione” oppure (ii) confermato come “ristrutturazione edilizia”, secondo le modalità indicate dalla Determina;
C. con riferimento alle dotazioni territoriali:
(i) per interventi edilizi che necessitano, ad esito del procedimento rimediale, di opere private ulteriori, anche solo di completamento, non qualificabili come variante essenziale, o che non necessitano di alcuna ulteriore opera, l’eventuale monetizzazione verrà definita con il metodo di calcolo di cui alla D.G.C. 1512/2024, utilizzando i valori OMI risalenti al momento del rilascio o dell’efficacia del titolo edilizio originario;
(ii) per interventi edilizi che necessitano di ulteriori opere private da completare o realizzare in forza di apposito provvedimento conclusivo del suddetto procedimento rimediale, da qualificarsi come varianti essenziali, si dovrà procedere alla verifica delle dotazioni territoriali ritenendo prioritario che il dovuto venga conferito in cessione e/o asservimento.
D. esclusivamente per interventi edilizi ancora da realizzare, che verranno riqualificati come nuova costruzione, verifica del rispetto delle norme in materia di Superficie Coperta del PGT e conseguente adeguamento del progetto;
E. per i procedimenti susseguenti alla presentazione di istanze volte all’approvazione di un piano attuativo, è previsto lo svolgimento dei seguenti ulteriori adempimenti:
i) verifica di assoggettabilità alla VAS, per interventi edilizi ancora da realizzare;
ii) verifica del reperimento dell’indice di permeabilità prevista dall’art. 10 comma 4 lett. c del PdR del PGT 2020, fatta salva la possibilità di compensazione o monetizzazione ai sensi del successivo comma 5, utilizzando per interventi di ristrutturazione edilizia il valore base.
La Determina, inoltre, in riferimento all’art. 10.5 del PDR del Vigente PGT ed alla facoltà di monetizzare gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo, ha fornito indicazioni sulle modalità di calcolo delle monetizzazioni in caso di mancato raggiungimento di RIC (si rinvia alla Determina per l’esame della disciplina di dettaglio).
La Determina, infine, ha dato mandato agli Uffici:
- di avviare, a seguito della ricezione delle suddette istanze, il procedimento finalizzato all’adozione dei provvedimenti rimediali (piani attuativi, convenzioni urbanistiche, o permessi di costruire convenzionati), facendo salva l’istruttoria compiuta nell’ambito del titolo edilizio già rilasciato o formatosi, limitando le verifiche a quelle dettagliatamente indicate ai punti A, B, C, D e E;
- di procedere ai soli adempimenti istruttori sopra indicati, che dovranno considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli già svolti, in quanto strettamente funzionali alle nuove modalità di attuazione dell’intervento edilizio (oggetto di procedura penale) per il quale era stato rilasciato o si era formato il relativo titolo.
Il testo integrale della Determina è consultabile al qui.
Per un inquadramento sistematico delle misure rimediali, si rinvia alla nostra precedente news sulla DGC n. 1409/2025.
SI – Studio Inzaghi è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento