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Illegittimità del diritto di prelazione nella finanza di progetto

Con sentenza C-810/2014 del 5 febbraio 2026 la Corte di giustizia dell’Unione europea (“CGUE”) ha sancito che il diritto di prelazione nella finanza di progetto viola i principi europei di parità di trattamento e di libertà di stabilimento.

La CGUE si è espressa a seguito del rinvio pregiudiziale operato dal Consiglio di Stato nell’ambito di una controversia relativa all’affidamento da parte del Comune di Milano di un contratto di concessione di lavori mediante la procedura di project financing.

Secondo la CGUE il diritto di prelazione, che consiste nella possibilità del promotore non aggiudicatario di adeguare la propria offerta a quella dell’aggiudicatario originario e di ottenere così l’aggiudicazione del contratto, viola il principio di parità di trattamento (art. 3, par. 1, della Direttiva 2014/21/UE) e la regola per cui le offerte devono essere valutate «in condizioni di concorrenza effettiva» (art. 41, par.1).

Coerentemente, la Corte sottolinea che il margine di discrezionalità riconosciuto all’amministrazione aggiudicatrice per l’organizzazione delle procedure di aggiudicazione di concessioni non è illimitato, in quanto la procedura di selezione del concessionario rimane subordinata all’osservanza della Direttiva 23/2014 e dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

Inoltre, il giudice europeo chiarisce che il diritto di prelazione costituisce una indebita restrizione della libertà di stabilimento sancita dall’art. 49 TFUE, in quanto può dissuadere gli operatori economici provenienti da altri Stati membri dal partecipare a una procedura di finanza di progetto.

Infatti, il principio di sussidiarietà orizzontale, enunciato dall’art. 118 della Costituzione e individuato dal Consiglio di Stato quale fondamento del project financing, non può giustificare la restrizione della libertà di stabilimento apportata dal diritto di prelazione, possibile solo per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica (art. 52, par. 1, TFUE).

Qui la sentenza completa.

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