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Giurisprudenza amministrativa: non serve il piano attuativo anche se l’edificio è più alto di 25 metri

Con la sentenza del TAR Milano n. 2748-2025 è stata affermata la non necessarietà di pianificazione attuativa per edifici superiori ai 25 metri nelle aree già urbanisticamente
consolidate.

Il caso sull’edificio residenziale di nove piani costruito senza piano attuativo in via Razza si chiude con la vittoria del Comune di Milano. Il TAR ha respinto il ricorso amministrativo del condominio adiacente che chiedeva di annullare i titoli edilizi, dichiarando che, nonostante l’edificio superi i 25 metri di altezza, è possibile non attenersi alle prescrizioni del Piano regolatore del 1980 e della normativa urbanistica del 1942, visto il tessuto edilizio consolidato ed i servizi annessi.

Nella motivazione del TAR si legge: “il consolidato indirizzo giurisprudenziale ha più volte affermato che l’esigenza della pianificazione attuativa, quale presupposto per rilascio del
Permesso di costruire relativo a fabbricati, si rende necessaria quando si tratta di asservire per la prima volta un’area non ancora urbanizzata, o per raccordarne l’edificazione al tessuto insediativo esistente, valutando la realizzazione o potenziamento di opere, urbanizzazioni e servizi necessari collettivi. Il consolidato indirizzo giurisprudenziale esclude la necessità della pianificazione”.

SI – Studio Inzaghi è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

La sentenza del TAR Milano è consultabile qui.