Il 18 febbraio 2026, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-legge recante «Misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche, di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico» (cd. DL Energia o DL Bollette).
Tra le novità di rilievo per il settore digitale, si segnala l’introduzione di un procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e ampliamento dei data center e relative reti di connessione, di qualsiasi tensione.
Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’art. 8 del DL Energia prevede:
(i) il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione dei data center e delle relative reti di connessione di utenza da parte dell’autorità competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ossia:
– la Regione o Provincia Autonoma, per impianti di generatori con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW;
– il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), per impianti con potenza termica pari o superiore a 300 MW;
(ii) l’avvio del procedimento unico su iniziativa del proponente mediante istanza di autorizzazione unica, comprensiva di tutta la documentazione ed elaborati necessari per il rilascio dei permessi, delle autorizzazioni, delle intese, nulla osta, assensi comunque denominati, ivi inclusi quelli per la VIA, l’AIA, l’autorizzazione paesaggistica o cultuale, l’utilizzo delle acque e le emissioni in atmosfera;
(iii) la conclusione del procedimento entro 10 mesi, decorrenti dalla verifica della completezza della documentazione a corredo dell’istanza, prorogabili – in via eccezionale – per un massimo di tre mesi, nei casi di complessità del progetto; nell’ambito del procedimento unico i termini della VIA sono dimezzati;
(iv) il rilascio dell’autorizzazione unica all’esito della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-bis L. 241/1990, alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti;
(v) nel caso di progetto soggetto a verifica di assoggettabilità a VIA che si concluda con provvedimento di assoggettamento a VIA, l’obbligo per il proponente di presentare istanza di VIA entro 90 giorni; decorso inutilmente tale termine, l’istanza di autorizzazione unica si intende rinunciata, ferma restando la possibilità di presentare una nuova domanda;
(vi) per i progetti dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 13 del DL 104/2023 (convertito in legge, con modificazioni, L. 136/2023), il rilascio dell’autorizzazione unica da parte del Commissario Straordinario, secondo quanto previsto ai commi 5 e 6 dello stesso articolo;
(vii) per i progetti di data center che, alla data di entrata in vigore del decreto abbiano già i titoli abilitativi necessari (inclusi i provvedimenti ambientali) e necessitino di autorizzazione per la realizzazione di opere di connessione di utenza con tensione superiore a 220 kV, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione è la Regione territorialmente interessata dalle opere.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali approfondimenti.